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La bonifica di siti contaminati assume un ruolo fondamentale nella pianificazione territoriale locale poichè consente di recuperare aree compromesse da fenomeni di contaminazione, con possibili gravi conseguenze per l’ambiente e la salute dell’uomo, costitutendo un’importante occasione per la riqualificazione di un ambito territoriale.
Lo scopo di una bonifica è quello di tutelare l’ambiente e la salute e restituire le aree al loro uso iniziale o ad un utilizzo differente, modificando di fatto le condizioni pregresse al fine di adeguarle alla nuova destinazione d’uso.
Per citare la normativa, la bonifica è “l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento/le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello inferiore alle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR)/Contaminazione (CSC)” (art. 240 di D.Lgs. 152/2006); da ciò si manfista un forte intreccio di tematiche ambientali, economiche e normative, che condizionano notevolmente la sostenibilità degli interventi e conseguentemente la loro attuazione: la fattibilità economica del risanamento è strettamente legate alle possibilità di riutilizzo di queste aree e quindi alla loro valorizzazione.
Nell’iter di bonifica di un sito sono coinvolti sia soggetti pubblici (Ministero, Regione, Città Metropolitana/ Ente di Area Vasta, Comune, ARPA, ATS) che privati (soggetti interessati a vario titolo), per ottimizzare e bilanciare il rapporto tra gli interessi sociali, ambientali ed economici.
Le fasi del Procedimento di Bonifica viene così semplificato:
- Comunicazione iniziale da effettuare agli enti di competenza, al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito;
- definizione preliminare del modello concettuale del sito, ovvero definire le caratteristiche dello stesso e della distribuzione della contaminazione,raccolta di dati storici, finalizzata alla ricostruzione di tutte le attività produttive che si sono succedute sul sito, luoghi di accumulo e stoccaggio di rifiuti e/o materie prime, vasche e serbatoi interrati e/o fuori terra, pozzi disperdenti, reti di sottoservizi, etc., e verifica della eventuale presenza di centri di pericolo.
- Predisposizione del Piano di Caratterizzazione Ambientale qualora l’indagine preliminare accerti il superamento delle CSC di riferimento, in funzione della destinazione urbanistica del sito.Viene quindi definito un protocollo di campionamento ed analisi, con l’indicazione dell’ubicazione e della tipologia delle indagini, del set analitico e delle metodiche analitiche, in modo da acquisire dati rappresentativi delle condizioni del sito;
- svolgimento delle attività di campionamento in campo, eventualmente anche in contraddittorio con ARPA ed esecuzione delle analisi di laboratorio;
- redazione dell’Analisi di Rischio sito-specifica finalizzata alla determinazione delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) accettabile per quel sito specifico: nel caso in cui le concentrazioni dei contaminanti presenti in sito risultano inferiori alle CSR il sito è classificato “non contaminato” ed il procedimento di bonifica avviato si conclude; nel caso in cui le concentrazioni dei contaminanti presenti in sito risultano superiori alle CSR il sito è classificato “contaminato” ed il procedimento di bonifica prosegue;
- redazione del Progetto Operativo di Bonifica, che individua gli interventi di bonifica del sito, le tecnologie applicabili, i costi ed i tempi previsti per la bonifica e viene approvato da parte dell’autorità competente (Ministero dell’Ambiente, Regione o Comune);
- eventuale collaudo degli interventi di bonifica, da parte di ARPA, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti riportati in una specifica Relazione Tecnica e redazione finale della certificazione di avvenuta bonifica, effettuata da Città Metropolitana/Ente di Area Vasta.
Un procedimento di bonifica si può attivare a seguito di:
- notifica da parte del soggetto responsabile dell’inquinamento (art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
- accertamento da parte della Pubblica Amministrazione (art. 244 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
- richiesta da parte di un soggetto interessato non responsabile della contaminazione (art. 245 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).
L’esecuzione di un’indagine ambientale preliminare all’attivazione di una eventuale procedura di bonifica può essere espressamente richiesta da regolamenti regionali e/o comunali (Regolamenti Locali di Igiene, Regolamenti Edilizi) ad esempio nel caso di dismissione di attività produttive, di rimozione di serbatoi interrati, di rimozione di rifiuti abbandonati, etc..
Sigea offre un servizio di consulenza completa per accompagnare il Cliente in tutte le fasi sopracitate:
- Predisposizione e trasmissione agli enti competenti, per conto del Committente, della comunicazione di inizio attività prevista dal D.Lgs 152/06 e s.m.i., comprensiva del piano di accertamento della qualità ambientale;
- Assistenza al Committente in corso d’opera, consulenza sul campo, rilievi e campionamenti come previsti dal piano di accertamento della qualità ambientale, il tutto in accordo a quanto previsto dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. oltre che dalle norme tecniche nazionali ed internazionali;
- relazione con gli enti in fase di eventuale campionamento in contraddittorio;
- Invio dei campioni presso laboratorio di analisi accreditato, ricezione dei risultati e condivisione con il Committente;
- Predisposizione, per conto del Committente ed ove necessario, della notifica di potenziale contaminazione agli enti competenti ai sensi del DM 31/2015.
- Predisposizione e trasmissione, per conto del Committente, dell relazione contenente gli esiti delle attività di accertamento della qualità ambientale A.Q.A.
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La bonifica di siti contaminati assume un ruolo fondamentale nella pianificazione territoriale locale poichè consente di recuperare aree compromesse da fenomeni di contaminazione, con possibili gravi conseguenze per l’ambiente e la salute dell’uomo, costitutendo un’importante occasione per la riqualificazione di un ambito territoriale.
Lo scopo di una bonifica è quello di tutelare l’ambiente e la salute e restituire le aree al loro uso iniziale o ad un utilizzo differente, modificando di fatto le condizioni pregresse al fine di adeguarle alla nuova destinazione d’uso.
Per citare la normativa, la bonifica è “l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento/le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello inferiore alle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR)/Contaminazione (CSC)” (art. 240 di D.Lgs. 152/2006); da ciò si manfista un forte intreccio di tematiche ambientali, economiche e normative, che condizionano notevolmente la sostenibilità degli interventi e conseguentemente la loro attuazione: la fattibilità economica del risanamento è strettamente legate alle possibilità di riutilizzo di queste aree e quindi alla loro valorizzazione.
Nell’iter di bonifica di un sito sono coinvolti sia soggetti pubblici (Ministero, Regione, Città Metropolitana/ Ente di Area Vasta, Comune, ARPA, ATS) che privati (soggetti interessati a vario titolo), per ottimizzare e bilanciare il rapporto tra gli interessi sociali, ambientali ed economici.
Le fasi del Procedimento di Bonifica viene così semplificato:
- Comunicazione iniziale da effettuare agli enti di competenza, al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito;
- definizione preliminare del modello concettuale del sito, ovvero definire le caratteristiche dello stesso e della distribuzione della contaminazione,raccolta di dati storici, finalizzata alla ricostruzione di tutte le attività produttive che si sono succedute sul sito, luoghi di accumulo e stoccaggio di rifiuti e/o materie prime, vasche e serbatoi interrati e/o fuori terra, pozzi disperdenti, reti di sottoservizi, etc., e verifica della eventuale presenza di centri di pericolo.
- Predisposizione del Piano di Caratterizzazione Ambientale qualora l’indagine preliminare accerti il superamento delle CSC di riferimento, in funzione della destinazione urbanistica del sito.Viene quindi definito un protocollo di campionamento ed analisi, con l’indicazione dell’ubicazione e della tipologia delle indagini, del set analitico e delle metodiche analitiche, in modo da acquisire dati rappresentativi delle condizioni del sito;
- svolgimento delle attività di campionamento in campo, eventualmente anche in contraddittorio con ARPA ed esecuzione delle analisi di laboratorio;
- redazione dell’Analisi di Rischio sito-specifica finalizzata alla determinazione delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) accettabile per quel sito specifico: nel caso in cui le concentrazioni dei contaminanti presenti in sito risultano inferiori alle CSR il sito è classificato “non contaminato” ed il procedimento di bonifica avviato si conclude; nel caso in cui le concentrazioni dei contaminanti presenti in sito risultano superiori alle CSR il sito è classificato “contaminato” ed il procedimento di bonifica prosegue;
- redazione del Progetto Operativo di Bonifica, che individua gli interventi di bonifica del sito, le tecnologie applicabili, i costi ed i tempi previsti per la bonifica e viene approvato da parte dell’autorità competente (Ministero dell’Ambiente, Regione o Comune);
- eventuale collaudo degli interventi di bonifica, da parte di ARPA, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti riportati in una specifica Relazione Tecnica e redazione finale della certificazione di avvenuta bonifica, effettuata da Città Metropolitana/Ente di Area Vasta.
Un procedimento di bonifica si può attivare a seguito di:
- notifica da parte del soggetto responsabile dell’inquinamento (art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
- accertamento da parte della Pubblica Amministrazione (art. 244 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
- richiesta da parte di un soggetto interessato non responsabile della contaminazione (art. 245 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).
L’esecuzione di un’indagine ambientale preliminare all’attivazione di una eventuale procedura di bonifica può essere espressamente richiesta da regolamenti regionali e/o comunali (Regolamenti Locali di Igiene, Regolamenti Edilizi) ad esempio nel caso di dismissione di attività produttive, di rimozione di serbatoi interrati, di rimozione di rifiuti abbandonati, etc..
Sigea offre un servizio di consulenza completa per accompagnare il Cliente in tutte le fasi sopracitate:
- Predisposizione e trasmissione agli enti competenti, per conto del Committente, della comunicazione di inizio attività prevista dal D.Lgs 152/06 e s.m.i., comprensiva del piano di accertamento della qualità ambientale;
- Assistenza al Committente in corso d’opera, consulenza sul campo, rilievi e campionamenti come previsti dal piano di accertamento della qualità ambientale, il tutto in accordo a quanto previsto dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. oltre che dalle norme tecniche nazionali ed internazionali;
- relazione con gli enti in fase di eventuale campionamento in contraddittorio;
- Invio dei campioni presso laboratorio di analisi accreditato, ricezione dei risultati e condivisione con il Committente;
- Predisposizione, per conto del Committente ed ove necessario, della notifica di potenziale contaminazione agli enti competenti ai sensi del DM 31/2015.
- Predisposizione e trasmissione, per conto del Committente, dell relazione contenente gli esiti delle attività di accertamento della qualità ambientale A.Q.A.
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Il servizio prevede, nelle fasi di indagine preliminare, caratterizzazione, monitoraggio e bonifica, il campionamento delle diverse matrici ambientali, quali terreni, acque sotterranee, aria, gas interstiziali, rifiuti e fibre aerodisperse, finalizzato alla determinazione dei seguenti parametri:
- tipizzazione (anche direttamente in campo): potenziale Redox, ossigeno disciolto, pH, conducibilità, soggiacenza della falda ecc.;
- tutti i composti e le sostanze di cui alle Tab.1 (terreni) e 2 (acque sotterranee) dell’All.5 della parte IV del D.Lgs. 152/06;
- sostanze e composti volatili;
- amianto;
- parametri per l’Analisi di rischio: distribuzione granulometrica, pH, frazione di C organico, speciazione HC;
- test di cessione (secondo norma UNI-EN 12457-2) e analisi dell’eluato per l’ammissibilità del rifiuto in discarica;
Le modalità di acquisizione dei campioni corrispondono ai criteri di cui al D.Lgs.152/06, alle norme UNI, nonché alle linee guida ed alle indicazioni degli organi di controllo (ARPA, ISPRA, ASL) coi quali vengono preventivamente stabiliti dei protocolli di prelievo e di analisi.
Tutte le operazioni di prelievo vengono dettagliatamente documentate su spifici report, riportanti descrizioni stratigrafiche, metodologia di prelievo utilizzata, descrizione dei campioni prelevati, attrezzature impiegate, documentazione fotografica, ecc.
La strumentazione adottata comprende:
- pompe di tipo sommerso per prelievo da piezometri di diam. min=3″ e profondità fino a 100 m;
- pompe low flow;
- sonda multiparametrica per tipizzazione in campo;
- fotoionizzatore portatile per analisi dei COV;
- bailer e microbailer;
- freatimetri e misuratori di interfaccia water/oil;
- campionatori prelievo aria/gas interstiziale con fiale a carbone attivo, con flussi di prelievo da 0,02 a 40 lt/min;
- contenitori per la refrigerazione dei campioni.
Si.Ge.A offre inoltre supporto per la redazione di Due Diligence ambientali:
Due Diligence significa «dovuta diligenza». È un’operazione di investigazione e approfondimento di dati sull’oggetto di una transazione.
Tipicamente eseguita in caso di compravendita di società, industrie o immobili, essa può riguardare diversi aspetti (finanziario, legale, fiscale, ambientale).
Scopo finale della due diligence è valutare eventuali rischi cui il compratore va incontro, che potrebbero avere un impatto significativo sui ricavi attesi dall’operazione, sia perché rappresentanti dei costi, sia perché incidenti sul valore della proprietà, sia perché comportanti limitazioni all’utilizzo della proprietà.
Tali rischi possono essere dovuti a non conformità con la normativa vigente o a passività pregresse, pendenze
amministrative o addirittura penali.
In sintesi significa fornire ai nostri clienti un bagaglio di informazioni che siano propeduetiche ad una stima economica, legata alle possibili problematiche associate con quello che stanno comprando o vendendo, prima di farlo. Si.Ge.A offre dunque al cliente una consulenza in una fase contrattuale preventinva, mirata alla valutazione dei rischi ambientali nel quale potrebbe incorrere il venditore o l’acquirente, sui temi di seguito elencati:
• Due Diligence a supporto di transazioni
• Stima delle passività (liability) e delle potenziali passività ambientali (incertezza)
• Valutazioni dei rischi per il business (es. business interruption)
• Valutazione dei rischi ambientali
• Analisi strategica/asset management
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DEFINIZIONE DI RIFIUTO
I rifiuti sono le sostanze o gli oggetti che derivano da attività umane o da cicli naturali, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.
I rifiuti vengono classificati in:
• rifiuti urbani e rifiuti speciali, secondo l’origine
• rifiuti pericolosi e non pericolosi, secondo le caratteristiche.
DIFFERENZA TRA RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI
La differenza tra i due tipi di rifiuto non dipende dalle caratteristiche fisiche o chimiche, bensì dalla loro provenienza, da un’abitazione o da uno stabilimento produttivo.
I rifiuti urbani sono i rifiuti domestici derivanti da luoghi adibiti ad abitazioni civili e vengono gestiti dalla pubblica amministrazione sulla base di contributi fiscali.
I rifiuti speciali, invece, sono i rifiuti derivanti da attività produttive di industrie e aziende, gestiti e smaltiti da aziende autorizzate allo smaltimento. La gestione dei rifiuti speciali è complessa a livello tecnico ma anche amministrativo. Si.Ge.A. garantisce servizi di consulenza per lo smaltimento e gestione dei rifiuti speciali, ponendosi come unico interlocutore per le aziende produttrici e le aziende incaricate del trasporto e del trattamento degli setti. Sigea organizza tutte le fasi di smaltimento dei rifiuti speciali, assicurando la corretta gestione nel rispetto della normativa vigente e un vantaggio economico ambientale.
RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI
I rifiuti speciali possono essere classificati come pericolosi, se contengono al loro interno un’elevata concentrazione di sostanze inquinanti. Questi rifiuti devono essere trattati per ridurre la pericolosità e renderli innocui. Possiamo di seguito elencarli: amianto, lana di roccia, vernici, siti contaminati, traversine ferroviarie, materiali da brucio, barattoli e stracci, medicinali, morchie.
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